Art. 1
E’ costituita con sede in Bellaria Igea Marina una associazione di volontariato di Pubblica Assistenza denominata CROCE BLU.
Art. 2
La Pubblica Assistenza CROCE BLU è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge 11.08.91 n. 266.
Art. 3
La Pubblica Assistenza CROCE BLU è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
Art. 4
La Pubblica Assistenza CROCE BLU informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà.
Pertanto i suoi fini sono:
a) Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
b) Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
c) Contribuire all’affermazione dei principi di solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
d) Contribuire all’affermazione dei principi della mutualità;
e) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
f) Collaborare, anche attraverso l’esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
g) Favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull’ambiente, sull’handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
h) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;
i) Promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica intorno ai problemi socio-sanitari, assistenziali, della protezione civile, della tutela dell’ambiente, della sicurezza sociale
in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà civile in cui si esprime la capacità aggregante e creativa della persona.
Art. 5
La sua attività consiste quindi:
a) Nell’organizzare il soccorso, mediante ambulanza ed altri mezzi affini, ad ammalati e feriti;
b) Nell’organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
c) Nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
d) Nel promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
e) Nell’organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell’ambiente;
f) Nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
g) Nell’organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti A.N.P.AS.
Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l’Associazione si impegna anche a:
a) Promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
b) Organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
c) Promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
d) Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
e) Organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
f) Organizzare i servizi di mutualità;
g) L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente;
Art. 6
La P.A. Croce Blu fonda le proprie attività sull’impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.
Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla L. 11.08.91 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Art. 7
Possono essere soci della P.A. Croce Blu tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.
Tutti i soci inferiori ai 18 anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di essere eletti.
L’attività degli aderenti non può essere retribuite in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione la spese effettivamente sostenute per l’attività prestata,
previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.
Sono soci dell’Associazione tutti colore che ne condividano gli scopi e la finalità.
L’ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione d’apposita richiesta da parte degli interessati, secondo le modalità previste dal Regolamento interno.
Sono sostenitori tutti coloro che – pur non essendo legati all’Associazione da un rapporto associativo – contribuiscono agli scopi dell’Associazione versando una specifica quota stabilita dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, mentre sono Benemeriti coloro che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione.
Art. 8
I diritti dei soci sono:
a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
b) Eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;
c) Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d) Formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto;
Art. 9
i doveri dei soci sono:
a) Rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento ed i deliberati degli organi associativi;
b) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
c) Mantenere sempre un comportamento consono ai principi dell’Associazione e del presente Statuto;
Art. 10
La qualità di socio si perde:
a) Per morosità
b) Per esclusione
c) Per recesso
Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall’Assemblea non Hanno rinnovato (o provveduto) la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall’Assemblea stessa.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere al’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dall’annotazione sul libro soci.
Art. 11
L’esercizio finanziario della P.A. CROCE BLU comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate dalla P.A. CROCE BLU sono costituite:
a) dalle quote degli aderenti;
b) da contributi dei privati;
c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
d) da contributo di enti pubblici o privati;
e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’art. 5 della L. 11.08.91 n. 266 pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente all’attuazione di progetti.
Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 12 `
Il patrimonio della P.A. CROCE BLU è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli pubblici e privati;
c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.
Art. 13
Gli organi della Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.
Art. 14
L’Assemblea dei Soci si riunisce di norma almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.
Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea.
Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.
Art. 15
L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con vote palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
Nei casi di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenute la maggioranza dei consensi, purché siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, si procede a ballottaggio.
Art. 16
L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente della Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, é diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
Partecipano all’Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano regolarmente iscritti.
Le riunioni dell’Assemblea dei soci possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E’ tuttavia facoltà del Presidente consentire ai non soci di prendere la parola.
Art. 17
Il Presidente della Associazione e anche presidente dell’Assemblea dei Soci. In apertura dei propri lavori, l’Assemblea elegge un segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Art. 18
I compiti dell’Assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell’anno precedente e quello preventivo;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare le linee programmatiche della Associazione;
d) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell’Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
e) approvare o modificare il regolamento generale della Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
f) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra i soci dell’Associazione;
g) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
h) eleggere il Collegio dei Probiviri;
i) approvare le modifiche alle Statuto;
j) deliberare l’esclusione dei soci dell’Associazione su proposta del Consiglio Direttivo;
k) deliberare sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
l) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo e composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti. Spetta alla Assemblea determinare il numero prima di procedere all’elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 20
I Compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19.
b) eseguire i deliberati dell’Assemblea;
c) adottare tutti i provvedimento necessari alla gestione dell’Associazione;
d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
f) adottare i provvedimenti di cui al precedente art. 10;
g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nel limiti del presente Statuto.
Art. 21
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.
II Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Perla validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’Assemblea dei soci.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea, elegge nel proprio seno il
Presidente, il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il
Segretario.
Art. 23
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei Soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’Associazione e riscuote, nell’interesse dell’ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in case d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.
Art. 24
I compiti del Segretario sono stabiliti dal regolamento generale dell’Associazione.
Art. 25
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che devono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.
Art. 26
Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei Soci.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
Art. 27
Il Collegio dei Probiviri e composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che devono essere scelti tra i soci, sono rieleggibili.
Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.
Art. 28
II Collegio del Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati ai sensi del precedente art. 10.
Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.
Il Socio sottoposto ai provvedimento di cui al precedente art. 10 lettera a) e b), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.
I provvedimenti di cui all’art. 10 lettera a) e b) sono esecutivi dal momenti della notifica.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.
Art. 29
Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 30
Qualora per decisione dell’Assemblea vengono istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
Art. 31
I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 32
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico ed analogo settore, e rispondenti alla L. 11.08.91 n. 266 da organizzare sul territorio in cui l’Associazione
stessa è ubicata.
Art. 33
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la L. 11.08.91 n. 266.